Regolamento›Capo IX
Art. 246
Obblighi dei concessionari - Penalità - Cauzione
In vigore dal 1 ott 1982
Le macchine fornite agli utenti debbono essere identiche, anche nei congegni particolari, al campione depositato presso l'Amministrazione. Esse debbono essere vendite o locato senza i relativi punzoni, la cui fabbricazione è riservata allo Stato e che sono forniti in uso dall'Amministrazione postale dietro un corrispettivo da essa stabilito.
Il fornitore deve dare partecipazione all'Amministrazione con lettera raccomandata, di ogni vendita, locazione o cessione di macchine affrancatrici, indicando il nome e il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario.
Indipendentemente dalle pene comminate dall' del codice postale, il fornitore è responsabile, in solido con l'utente, dei danni che possono derivare all'Amministrazione da frodi o abusi resi possibili da difetti di costruzione o imperfetto funzionamento delle macchine o da abusiva fornitura di punzoni, in contravvenzione al disposto del primo comma del presente articolo, o da omissione della partecipazione prescritta dal secondo comma.
A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi gli autorizzati debbono versare una cauzione, nella misura stabilita dall'Amministrazione, che può essere costituita anche con titoli di Stato valutati al corso del giorno in cui vengono depositati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-246