Regolamento›Capo IX
Art. 253
Divieto di trasferire le macchine - Verifiche
In vigore dal 1 ott 1982
È vietato all'utente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, di trasferire definitivamente o temporaneamente la macchina affrancatrice ad altra persona o in altro locale, di sostituirla, di modificarla e di utilizzare pezzi di ricambio.
L'Amministrazione ha piena facoltà di eseguire verifiche sulle macchine affrancatrici; all'uopo i suoi agenti hanno diritto di accesso nei locali ove sono messe in opera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-253