Art. 5
In vigore dal 10 ago 1982
L'art. 11 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.
In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell' della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto.
Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;517#art-5