Art. 2
In vigore dal 10 ago 1982
L' della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:
"I prodotti sementieri non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, certificate e standard, previste dal precedente .
Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:
a) all'esterno:
di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;
di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all' della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.
Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore.
I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.
Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.
Per le varietà notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 è consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno dame preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. È fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprietà relative alla selezione conservatrice".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;517#art-2