Art. 4
In vigore dal 10 ago 1982
L'art. 9 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi certificate debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino, previsto dal precedente , e sull'imballaggio stesso.
Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi devono essere piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.
Il frazionamento dei lotti di sementi certificate deve avvenire ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Nel caso di piccoli imballaggi della categoria sementi "certificate" è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;517#art-4