Art. 3
In vigore dal 10 ago 1982
L'art. 8 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto dal precedente , o sull'imballaggio stesso.
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Tale misura non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Nel caso si debba procedere a successive aperture e chiusure di imballaggi in precedenza chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;517#art-3