Art. 4

In vigore dal 7 ago 1982
Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate alle importazioni in Italia da altri Paesi comunitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;505#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura. — Testo vigente | Portale Normativo