Art. 4
In vigore dal 7 ago 1982
Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate alle importazioni in Italia da altri Paesi comunitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;505#art-4