Art. 2
In vigore dal 7 ago 1982
Ai sensi del presente decreto si intende per bovino riproduttore di razza pura, l'animale della specie bovina iscritto nel libro genealogico della razza stessa e i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti nel libro genealogico medesimo; per libro genealogico si intende il registro, tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica e ufficialmente riconosciuta dallo Stato, in cui vengono iscritti i riproduttori di razza pura, di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti, e per i quali siano stati effettuati i controlli funzionali a norma delle vigenti di posizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;505#art-2