Art. 1
In vigore dal 7 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 77/504 del 25 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;505#art-1