Art. 3
In vigore dal 7 ago 1982
I bovini riproduttori di razza pura, nonché il loro sperma ed i loro ovuli fecondati, di provenienza dai Paesi membri delle Comunità europee, hanno libero accesso nel territorio nazionale e sono soggetti alla stessa normativa stabilita per i bovini, lo sperma e gli ovuli fecondati di produzione nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;505#art-3