Titolo II

Art. 17

Inquadramento nel ruolo degli assistenti

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, e inquadrato nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità: 1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado; 2) nella qualifica di assistente principale, gli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio conservando l'anzianità maturata nel grado; 3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio. È, altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianità maturata nel grado di appuntato, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente principale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-17

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