Titolo III
Art. 21
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti
In vigore dal 25 giu 1982
Il personale che riveste il grado di tenente generale, maggiore generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e che alla predetta data si trovi nelle posizioni di "richiamato in servizio temporaneo" o "a disposizione" o "in aspettativa per riduzione di quadri" è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente.
Sono, altresì, inquadrati nelle suddette qualifiche i pari grado provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi dell'art. 96, lettere p) e q), della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-21