Art. 21 · Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti
Titolo III

Art. 21

21 / 61

Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale che riveste il grado di tenente generale, maggiore generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e che alla predetta data si trovi nelle posizioni di "richiamato in servizio temporaneo" o "a disposizione" o "in aspettativa per riduzione di quadri" è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente. Sono, altresì, inquadrati nelle suddette qualifiche i pari grado provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi dell'art. 96, lettere p) e q), della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-21