Titolo II

Art. 14

Corso di aggiornamento

In vigore dal 25 giu 1982
I marescialli dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-14

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Corso di aggiornamento (Art. 14 Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo