Titolo II
Art. 14
Corso di aggiornamento
In vigore dal 25 giu 1982
I marescialli dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-14