Titolo II

Art. 15

Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo.

In vigore dal 1 nov 1986
Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell' consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore. Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell' consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se più favorevole e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-15

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