Capo IV
Art. 80
Norme particolari
In vigore dal 25 giu 1982
I direttori dell'ufficio di cui alla lettera a) dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'ufficio centrale ispettivo, nonché quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza -, il quale può delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o più settori del dipartimento.
Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-80