Capo IV
Art. 76
Richiamo in caso di mobilitazione
In vigore dal 25 giu 1982
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.
Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.
Il personale destituito dal servizio ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-76