Capo IV
Art. 78
Orario di servizio
In vigore dal 25 giu 1982
Ai sensi del secondo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-78