Art. 24 ter
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
In vigore dal 20 feb 2020
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresi, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.
3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-24-ter