Titolo IICapo I

Art. 54

Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici

In vigore dal 25 giu 1982
Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-54

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