Titolo IICapo I

Art. 52

Aspettativa

In vigore dal 1 nov 1986
Salvo quanto previsto dal successivo , e ferme restando le disposizioni degli , secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-52

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Aspettativa (Art. 52 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo