Titolo II›Capo I
Art. 50
Incompatibilità
In vigore dal 25 giu 1982
Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.
Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-50