Capo VII
Art. 46
Collocamento a riposo d'ufficio
In vigore dal 25 giu 1982
Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-46