Capo VII

Art. 46

Collocamento a riposo d'ufficio

In vigore dal 25 giu 1982
Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Collocamento a riposo d'ufficio (Art. 46 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo