Capo VII

Art. 44

Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti

In vigore dal 14 dic 1989
I primi dirigenti allorchè abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo. La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data. Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 11 dicembre 1989, n. 531 (in G.U. 1a s.s. 13/12/1989, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-44

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Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti (Art. 44 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo