Art. 46 · Collocamento a riposo d'ufficio
Capo VII

Art. 46

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Collocamento a riposo d'ufficio

In vigore dal 25 giu 1982
Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-46