Titolo II›Capo I
Art. 54
88 / 108Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici
In vigore dal 25 giu 1982
Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-54