Art. 9
Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali
In vigore dal 11 apr 1982
Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Per le ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;149#art-9