Art. 11
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
In vigore dal 11 apr 1982
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 65.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - NICOLAZZI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 28
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;149#art-11