Art. 10
Decorrenze dei nuovi benefici economici
In vigore dal 11 apr 1982
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compresi gli acconti mensili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, decorrono dal 1 febbraio 1981.
È fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 1 febbraio 1981 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora il trattamento economico in godimento per stipendio e acconto di L. 40.000 mensili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente , alla differenza fra lo stipendio ad personam a quello della classe o scatto di inquadramento, è valutata per l'ulteriore progressione economica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;149#art-10