Art. 1
Stipendi
In vigore dal 11 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'accordo per il triennio contrattuale 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 concluso il 27 maggio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e della A.N.D. ANAS DIRSTAT;
Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
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Stipendi
Con effetto dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti della Azienda nazionale autonoma delle strade, con esclusione dei funzionari con qualifiche dirigenziali e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati, sono sostituti come segue:
Qualifica funzionale..................... Importo I.......................... L. 2.160.000 II........................... L. 2.676.000 III........................... L. 3.050.000 IV........................... L. 3.350.000 V............................ L. 3.700.000 VI........................... L. 4.120.000 VII........................... L. 5.040.000 VIII.......................... L. 6.000.000 L. 2.400.0000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.
Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
Per la prima qualifica funzionale, le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali nella misura del 2,50 per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;149#art-1