Art. 3

Benefici convenzionali

In vigore dal 11 apr 1982
Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, dal 5% se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50% se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami. Al personale che nel corso della carriera abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o mediante esame speciale di cui all'art. 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25% computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita. Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata. Al personale che abbia conseguita la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera: a) anni 3 di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva; b) anni 5 di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto ed esecutiva. Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;149#art-3

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Art. 3 Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. — Benefici convenzionali | Portale Normativo