Art. 4
Personale operaio
In vigore dal 11 apr 1982
Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.
Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in più categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria più bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio così determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalità innanzi indicate, e così fino a raggiungere quello del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.
Se in quest'ultimo livello lo stipendio si colloca tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico di importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianità di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.
L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;149#art-4