Art. 27

In vigore dal 1 gen 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dal comma successivo. Le disposizioni contenute negli hanno effetto dal 1 aprile 1979; quelle contenute nell', relative ai rimborsi a soggetti non residenti, dal 1 gennaio 1981; quelle contenute negli , primo comma, e 26 dal 1 luglio 1982. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 28
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, concernenti, rispettivamente, l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. | Portale Normativo