Art. 24
In vigore dal 1 gen 1982
I soggetti di cui al terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, esonerati dagli obblighi della fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività successivamente al 31 dicembre 1972 senza presentare nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono presentarla entro il 30 aprile 1982, senza applicazione di sanzioni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli esercenti la pesca marittima che effettuano esclusivamente le operazioni indicate nell'art. 34, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-24