Art. 22
In vigore dal 1 gen 1982
I soggetti che nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1982 emettono fatture per le cessioni di beni e prestazioni di servizi devono comunicare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio numero di partita IVA ai cessionari o committenti, ai fini della compilazione dell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-22