Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 1 gen 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dal comma successivo. Le disposizioni contenute negli hanno effetto dal 1 aprile 1979; quelle contenute nell', relative ai rimborsi a soggetti non residenti, dal 1 gennaio 1981; quelle contenute negli , primo comma, e 26 dal 1 luglio 1982. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 28
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