Art. 11

In vigore dal 1 gen 1982
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all', in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all', sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-11

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Art. 11 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, concernenti, rispettivamente, l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. | Portale Normativo