Art. 7

In vigore dal 1 gen 1982
Il n. 14) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-7

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