Art. 9
Indulto per le pene accessorie
In vigore dal 19 dic 1981
È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-18;744#art-9