Art. 9

Indulto per le pene accessorie

In vigore dal 19 dic 1981
È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-18;744#art-9

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Art. 9 Concessione di amnistia e di indulto. — Indulto per le pene accessorie | Portale Normativo