Art. 7

Esclusioni soggettive dall'indulto

In vigore dal 19 dic 1981
L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433, e 31 maggio 1965, n. 575.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-18;744#art-7

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