Art. 4

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

In vigore dal 19 dic 1981
L'amnistia non si applica: a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575; b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi; c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto: 1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechè le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data; 2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale; 3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie; 4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal precedente primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-18;744#art-4

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