Art. 9 · Indulto per le pene accessorie

Art. 9

9 / 12

Indulto per le pene accessorie

In vigore dal 19 dic 1981
È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-18;744#art-9