Art. 9

In vigore dal 8 gen 1982
Gli del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi e sostituiti dal seguente: "In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la funzione ispettiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole suindicate. A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico: a) per la scuola in lingua italiana: un posto per la scuola elementare; un posto per la scuola secondaria; b) per la scuola in lingua tedesca: due posti per la scuola elementare; tre posti per la scuola secondaria; c) per la scuola delle località ladine un posto per la scuola elementare. Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine. I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo. Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma è ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche per l'approfondimento di problematiche inerenti a particolari settori d'insegnamento. Il sovrintendente può altresì avvalersi degli ispettori tecnico-periferici operanti in provincia di Trento. L'intendente per le scuole delle località ladine parimenti può avvalersi dell'ispettore riservato alla scuola secondaria in lingua italiana e degli ispettori operanti in provincia di Trento quando trattasi di insegnamenti impartiti in lingua italiana, nonché degli ispettori riservati alla scuola secondaria in lingua tedesca per gli insegnamenti impartiti nella lingua stessa".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. | Portale Normativo