Art. 8
In vigore dal 8 gen 1982
L' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente:
"Per lo svolgimento delle funzioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca.
I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso l'intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca.
Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonché i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonché i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-8