Art. 5
In vigore dal 8 gen 1982
All' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:
"La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.
La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-5