Art. 15
In vigore dal 8 gen 1982
La provincia adotta i provvedimenti di cui agli , commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-15