Art. 18
In vigore dal 8 gen 1982
Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-18