Art. 22
In vigore dal 8 gen 1982
Le cattedre di seconda lingua tedesca, nelle scuole secondarie in lingua italiana, sono coperte mediante concorsi riservati, ai sensi dell', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a docenti di madre lingua tedesca, da indire per la copertura, prima, delle cattedre vacanti e assegnate a personale non di ruolo e, poi, gradualmente, su richiesta della provincia, delle cattedre sulle quali presta servizio personale di ruolo di madre lingua italiana.
Le cattedre vengono assegnate ai vincitori dei predetti concorsi a partire da quelle coperte dai docenti con minore anzianità di ruolo, i quali passano d'ufficio, nella sede richiesta, anche senza il possesso della specifica abilitazione ed eventualmente in soprannumero, all'insegnamento di materie letterarie rispettivamente nella scuola media o negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana in relazione al grado di scuola di appartenenza. I docenti, che si trovino in soprannumero, sono utilizzati nella sede richiesta secondo le vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-22