Art. 24

In vigore dal 8 gen 1982
In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso. L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale, nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali. A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a diciotto nella scuola elementare e a quindici nella scuola secondaria. Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-24

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Art. 24 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. | Portale Normativo