Art. 16

In vigore dal 8 gen 1982
Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al comma precedente, lo Stato, provvede ai sensi dell', commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.
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